Art. 5
In vigore dal 27 mar 2007
Gli Stati membri che applicano la modulazione volontaria e la Commissione sorvegliano attentamente l’impatto dell’attuazione di tale misura, in particolare per quanto riguarda la situazione economica delle aziende agricole, tenendo conto della necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli agricoltori. A tal fine gli Stati membri trasmettono una relazione alla Commissione entro il 30 settembre 2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:378:oj#art-5