Art. 2

In vigore dal 27 mar 2007
1.   Entro due mesi dell’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri decidono e comunicano alla Commissione il tasso annuo di modulazione volontaria che applicheranno per il periodo 2007-2012. 2.   Gli Stati membri che intendono applicare la modulazione volontaria svolgono una valutazione al fine di vagliare l’impatto dell’applicazione di tale misura, in particolare sulla situazione economica degli agricoltori interessati, tenendo conto della necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli agricoltori. Gli Stati membri che intendono applicare tassi differenziati su base regionale ai sensi dell’, paragrafo 1, vagliano parimenti l’impatto di tali tassi differenziati, tenendo conto della necessità di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli agricoltori. Gli Stati membri interessati trasmettono le rispettive valutazioni d’impatto alla Commissione insieme alla comunicazione di cui al paragrafo 1.
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