Art. 3
In vigore dal 27 mar 2007
1. Lo Stato membro in cui, all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applica il sistema di riduzioni supplementari dei pagamenti diretti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1655/2004, e in cui il regime di pagamento unico è applicato a livello regionale, come previsto all’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, può scegliere, per il periodo 2007-2012:
a)
in deroga all’, paragrafo 3, di non applicare le disposizioni del secondo comma di tale paragrafo; e/o
b)
in deroga all’, paragrafo 4, di applicare tassi differenziati su base regionale secondo criteri oggettivi. Il tasso massimo per qualsiasi regione di ciascuno Stato membro interessato è pari al 20 %.
2. In deroga all’, paragrafo 1, lo Stato membro che applica tassi di modulazione volontaria differenziati su base regionale come previsto al paragrafo 1 del presente articolo trasmette alla Commissione, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, per il periodo 2007-2012, le seguenti informazioni da sottoporre all’esame della Commissione:
a)
tassi annui di modulazione volontaria per ogni regione e per l’intero territorio;
b)
importi complessivi annui da ridurre nel quadro della modulazione volontaria;
c)
se del caso, importi supplementari complessivi annui necessari per coprire l’aiuto supplementare di cui all’, paragrafo 3, secondo comma;
d)
dati statistici e altri dati di sostegno utilizzati per stabilire gli importi di cui alle lettere b) e c).
3. Se necessario, gli Stati membri sottopongono alla Commissione un aggiornamento degli importi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). I dati aggiornati sono trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno civile a cui si riferiscono gli importi ai sensi dell’, lettera e), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. Se la Commissione chiede precisazioni sui dati presentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri rispondono alla richiesta entro un mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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