Art. 4
In vigore dal 27 mar 2007
1. Gli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria sono fissati dalla Commissione sulla base:
a)
di un calcolo nel caso di un tasso nazionale unico di modulazione volontaria;
b)
in caso di applicazione di tassi differenziati su base regionale da parte degli Stati membri, degli importi comunicati dagli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 2, o degli importi aggiornati ai sensi dell’, paragrafo 3.
Tali importi netti sono aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro di cui all’articolo 69, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare agli importi netti aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, i massimali di cui all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1290/2005 non si applica agli importi netti aggiunti alla ripartizione annua per Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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