Art. 8
In vigore dal 27 mar 2007
Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue:
1)
all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (*1).
(*1)
GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.»;"
2)
nel testo introduttivo dell’articolo 42 la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Tali modalità includono in particolare:».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:378:oj#art-8