Art. 8

In vigore dal 27 mar 2007
Il regolamento (CE) n. 1290/2005 è modificato come segue: 1) all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Commissione fissa gli importi che sono messi a disposizione del FEASR in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (*1). (*1)   GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.»;" 2) nel testo introduttivo dell’articolo 42 la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Tali modalità includono in particolare:».
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