Art. 4
In vigore dal 27 mar 2007
È vietato:
a)
vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell'allegato III;
b)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera a).
Storico versioni
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