Art. 1

In vigore dal 27 mar 2007
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: 1) per «comitato per le sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 12 della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 2) per «Corea del Nord» s'intende la Repubblica democratica popolare di Corea; 3) per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualunque altro servizio tecnico, e che può assumere le seguenti forme: istruzione, consulenza, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o di competenze o servizi di consulenza. La definizione di «assistenza tecnica» comprende anche le forme di trasmissione orale dell'assistenza; 4) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro: a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; b) depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi; d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; 5) per «congelamento di fondi» s'intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; 6) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; 7) per «congelamento delle risorse economiche» s'intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche; 8) per «territorio della Comunità» si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso il loro spazio aereo.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2007/329 — Testo vigente | Portale Normativo