Art. 3
In vigore dal 27 mar 2007
1. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa alle merci e alle tecnologie elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso delle merci elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle merci e alle tecnologie elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari del l'Unione europea o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle merci o delle tecnologie suddette o fornire l'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;
c)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Corea del Nord.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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