Art. 7
In vigore dal 27 mar 2007
1. In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a)
necessari per soddisfare il fabbisogno di base delle persone elencate nell'allegato IV e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,
a condizione che lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e che il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l'abbia approvata.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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