Art. 9
In vigore dal 27 mar 2007
1. L’, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità od organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
2. L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati:
a)
di interessi o altri profitti legati a tali conti;
b)
di pagamenti dovuti in forza di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti prima del 14 ottobre 2006;
a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell', paragrafo 1.
Storico versioni
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