Art. 13

In vigore dal 27 mar 2007
La Commissione è autorizzata a: a) modificare l'allegato I in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, ad aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87; b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri; c) modificare l'allegato III al fine di perfezionare o adeguare l'elenco degli articoli che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni e degli elenchi compilati da altre giurisdizioni, o ad aggiungere, se necessario e opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87; d) modificare l'allegato IV in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e e) modificare l'allegato I o l'allegato IV in osservanza di qualsiasi decisione presa dal Consiglio sulla base della posizione comune 2006/795/PESC.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2007/329 — Testo vigente | Portale Normativo