Art. 14

In vigore dal 27 mar 2007
1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
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