Art. 15
In vigore dal 27 mar 2007
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato II o mediante gli stessi.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni eventuale successivo cambiamento.
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