Art. 16

In vigore dal 27 mar 2007
Il presente regolamento si applica: a) nel territorio della Comunità; b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.
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