Art. 8
In vigore dal 27 mar 2007
In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 14 ottobre 2006 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c)
il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV;
d)
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;
e)
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.
Storico versioni
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