Art. 2
In vigore dal 27 mar 2007
1. È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le merci e tecnologie, compreso il software, elencate nell'allegato I, anche non originarie della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;
b)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera a).
2. L'allegato I comprende tutti gli articoli, materiali, attrezzature, merci e tecnologie, compreso il software, considerati prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000, che possano contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici e determinati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Esso non comprende le merci e tecnologie incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (4).
3. È vietato acquistare, importare o trasportare le merci e tecnologie elencate nell'allegato I dalla Corea del Nord a prescindere dal fatto che siano originarie o no di tale paese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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