Art. 14

In vigore dal 22 dic 2006
1.   Nelle caselle 7 e 8 della domanda di titolo e del titolo stesso occorre indicare il paese di provenienza e il paese d'origine e contrassegnare con una croce la dicitura “sì”. I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8. 2.   Nella casella 20 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso è indicata una delle seguenti diciture: — ACP [, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2021/2006] — ACP rotture di riso [ del regolamento (CE) n. 2021/2006] — PTOM [, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2021/2006] — PTOM [, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2021/2006] 3.   Per le importazioni originarie degli Stati ACP i titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III. Per le importazioni originarie degli Stati PTOM i titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato IV.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2006/2021 — Testo vigente | Portale Normativo