Art. 3

In vigore dal 22 dic 2006
1.   I titoli d'importazione di cui all' sono rilasciati, ogni anno, per i seguenti sottoperiodi: — gennaio : 41 668 tonnellate — maggio : 41 666 tonnellate — settembre : 41 666 tonnellate — ottobre : in caso di rimanenza 2.   Il riporto dei quantitativi previsto all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006 è effettuato alle condizioni previste all' del presente regolamento.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2006/2021 — Testo vigente | Portale Normativo