Art. 3
In vigore dal 22 dic 2006
1. I titoli d'importazione di cui all' sono rilasciati, ogni anno, per i seguenti sottoperiodi:
—
gennaio
:
41 668 tonnellate
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maggio
:
41 666 tonnellate
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settembre
:
41 666 tonnellate
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ottobre
:
in caso di rimanenza
2. Il riporto dei quantitativi previsto all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006 è effettuato alle condizioni previste all' del presente regolamento.
Storico versioni
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