Art. 7

In vigore dal 22 dic 2006
In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato e per le rotture di riso sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino al termine del terzo mese successivo al rilascio e in nessun caso oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio, conformemente all', primo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Tuttavia, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato e per le rotture di riso, rilasciati per i sottoperiodi di cui all', paragrafo 1, primo trattino, del presente regolamento e all', primo trattino, del regolamento citato, sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al termine del quarto mese successivo.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2006/2021 — Testo vigente | Portale Normativo