Art. 6
In vigore dal 22 dic 2006
1. La riduzione del dazio prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002 si applica esclusivamente alle importazioni di riso per le quali è stata riscossa dal paese esportatore la tassa all'esportazione corrispondente alla differenza tra i dazi doganali applicabili all'importazione di riso in provenienza dai paesi terzi e gli importi fissati applicando le riduzioni dei dazi previste dall'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002.
Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo.
2. La prova della riscossione della tassa all’esportazione è data dall’indicazione del relativo importo in moneta nazionale e dall’apposizione, da parte delle autorità doganali del paese esportatore, di una delle diciture riportate nell’allegato II del presente regolamento, corredata della firma e del timbro dell’ufficio doganale, nella rubrica n. 12 della licenza di esportazione emessa dal paese esportatore e conformemente al facsimile che figura nell’allegato I.
3. Se l'importo della tassa all'esportazione riscossa dal paese esportatore è inferiore alla diminuzione risultante dall'applicazione delle riduzioni dei dazi previste all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, la riduzione del dazio è limitata all'importo della tassa all'importazione riscossa.
4. Se l'importo della tassa all'esportazione riscossa è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio applicabile per la determinazione dell'importo della tassa effettivamente riscossa è quello registrato nel o nei mercati di cambio più rappresentativi di tale Stato membro il giorno della fissazione anticipata del dazio doganale.
Storico versioni
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