Art. 5

In vigore dal 22 dic 2006
I titoli d'importazione di cui all' sono rilasciati, ogni anno, per i seguenti sottoperiodi: — gennaio : 10 000 tonnellate — maggio : 10 000 tonnellate — settembre : 0 tonnellate — ottobre : in caso di rimanenza
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Art. 5 Regolamento (UE) 2006/2021 — Testo vigente | Portale Normativo