Art. 15
In vigore dal 22 dic 2006
1. Il coefficiente di attribuzione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è fissato dalla Commissione entro dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la comunicazione di cui all', lettera a), del presente regolamento. Nella stessa occasione, la Commissione fissa anche i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo.
2. Se dal coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 1 risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.
Se, in seguito all'applicazione del secondo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.
3. Entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione della decisione della Commissione, i titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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