Art. 17

In vigore dal 22 dic 2006
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica: a) entro il secondo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo alle ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi (in peso prodotto) su cui vertono le domande, precisando il numero del titolo di importazione nonché quello della licenza di esportazione, se quest'ultima è richiesta; b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi (in peso prodotto) per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati, precisando il numero del titolo d'importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate conformemente all', paragrafo 2; c) entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nel periodo in questione nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica, viene trasmessa una comunicazione negativa.
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