Art. 13
In vigore dal 22 dic 2006
Le domande di titoli sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro interessato nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese corrispondente ad ogni sottoperiodo. Tuttavia, per il 2007, il periodo di cinque giorni per la presentazione delle domande relative ai sottoperiodi del mese di gennaio di cui agli comincia a decorrere solo a partire 13 gennaio 2007.
Il quantitativo richiesto per ogni sottoperiodo e per ogni numero d'ordine del contingente in causa non può superare 5 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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