Art. 12

Impegni di bilancio

In vigore dal 20 dic 2006
Impegni di bilancio 1.   Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente agli . 2.   I finanziamenti comunitari possono assumere una delle seguenti forme giuridiche: a) convenzioni di finanziamento, decisioni di sovvenzione e accordi di contributo; b) convenzioni conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, articolo 54; c) contratti di appalto; d) contratti di lavoro.
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