Art. 12
Impegni di bilancio
In vigore dal 20 dic 2006
Impegni di bilancio
1. Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente agli .
2. I finanziamenti comunitari possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a)
convenzioni di finanziamento, decisioni di sovvenzione e accordi di contributo;
b)
convenzioni conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, articolo 54;
c)
contratti di appalto;
d)
contratti di lavoro.
Storico versioni
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