Art. 14

Norme di partecipazione e norme di origine

In vigore dal 20 dic 2006
Norme di partecipazione e norme di origine 1.   Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità, di un paese in via di adesione o ufficialmente candidato all’adesione riconosciuto dalla Comunità europea o di uno Stato membro dello spazio economico europeo, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite. Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono inoltre ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo e le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo, di cui all’elenco del comitato di assistenza allo sviluppo dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE/DAC), in aggiunta alle persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente regolamento. La Commissione pubblica un aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo stabilito dall’OCSE/DAC, in occorrenza delle regolari revisioni del medesimo, e ne informa il Consiglio. 2.   Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono inoltre ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese e le persone giuridiche stabilite in un qualsiasi paese diverso da quelli elencati al paragrafo 1, in tutti i casi in cui sia stato sancito un accesso reciproco agli interventi di assistenza esterna. L’accesso reciproco è riconosciuto ogni qualvolta un paese stabilisce norme equanimi di ammissibilità nei confronti degli Stati membri e del paese beneficiario interessato. L’accesso reciproco è stabilito in virtù di una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo di paesi su base regionale. Detta decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, e resta in vigore per un periodo minimo di un anno. 3.   Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono ammesse le organizzazioni internazionali. 4.   Il disposto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudica la partecipazione di categorie di organizzazioni ammissibili in virtù della loro natura o localizzazione, alla luce degli obiettivi degli interventi da porre in essere. 5.   Gli esperti possono essere di qualsivoglia nazionalità. Questa norma non pregiudica i requisiti qualitativi e finanziari di cui alla disciplina comunitaria in materia di appalti. 6.   Qualora le misure finanziate nell’ambito del presente regolamento siano gestite in modo centralizzato o indiretto tramite delega ad organismi comunitari specializzati, organismi nazionali o internazionali pubblici o a entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni dell’ente di gestione sono ammesse le persone fisiche aventi la cittadinanza dei paesi che hanno accesso ai contratti e alle sovvenzioni comunitarie conformemente ai principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e di qualsiasi altro paese ammissibile ai sensi della normativa e delle procedure stabilite dall’ente di gestione, nonché le persone giuridiche stabilite nei summenzionati paesi. 7.   Qualora l’assistenza comunitaria riguardi un intervento posto in essere tramite un’organizzazione internazionale, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dall’organizzazione in questione, facendo in modo che sia garantita l’uguaglianza di trattamento tra tutti i donatori. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme. 8.   Qualora le sovvenzioni comunitarie riguardino un intervento cofinanziato assieme ad un paese terzo, in regime di reciprocità, o ad un’organizzazione regionale, ovvero ad uno Stato membro, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dal paese terzo, dall’organizzazione regionale o dallo Stato membro in questione. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme. 9.   Tutte le forniture e i materiali acquistati nell’ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento devono trarre origine dalla Comunità o da un paese ammissibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Ai sensi del presente regolamento, la definizione di «origine» emana dalla rilevante disciplina comunitaria sulle norme di origine a fini doganali. 10.   In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche provenienti da paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con i paesi confinanti, ovvero da altri paesi terzi, nonché il ricorso a forniture e materiali di differente origine. 11.   Sono previste deroghe qualora i prodotti e i servizi non risultino reperibili sui mercati dei paesi interessati, per motivi di estrema urgenza, oppure quando le norme di ammissione renderebbero impossibile o eccessivamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un intervento. 12.   Gli aggiudicatari dei contratti sono tenuti al rispetto della disciplina di base in materia di lavoro convenuta a livello internazionale, quali le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni in materia di libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva, la soppressione del lavoro forzato e obbligatorio, la soppressione della discriminazione relativa all’impiego e all’occupazione e l’abolizione del lavoro minorile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1889:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme di partecipazione e norme di origine (Art. 14 Regolamento (UE) 2006/1889) — Testo vigente | Portale Normativo