Art. 6

Programmi di azione annuali

In vigore dal 20 dic 2006
Programmi di azione annuali 1.   In deroga al disposto di cui all’, la Commissione adotta programmi di azione annuali sulla base dei documenti di strategia e relative revisioni menzionati all’. 2.   I programmi di azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione e l’importo complessivo del finanziamento previsto. Essi tengono conto degli insegnamenti tratti dall’attuazione dell’assistenza comunitaria nel passato. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Gli obiettivi devono essere misurabili e parametrati in base al tempo. 3.   I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2. La Commissione è competente ad adottare modifiche ai programmi annuali di azione ove queste comportino un aumento del finanziamento totale stanziato non superiore al 20 %; in tal caso, essa informa il comitato di cui all’, paragrafo 1. 4.   Ove il programma annuale di azione non sia stato ancora adottato, sulla base dei documenti di strategia di cui all’, la Commissione può adottare, in via eccezionale, provvedimenti non contemplati nel programma annuale di azione conformemente alle norme e procedure per l’adozione del programma stesso.
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