Art. 8

Misure di sostegno

In vigore dal 20 dic 2006
Misure di sostegno 1.   Il finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può coprire le spese a fronte di azioni di preparazione, follow-up, controllo, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie ai fini dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di pubblicazione, segnatamente le misure di formazione ed istruzione per i partner della società civile, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno amministrativo e tecnico necessaria alla gestione del programma. Qualora necessario, esso può inoltre coprire spese a fronte di azioni volte a mettere in risalto il carattere comunitario degli interventi di assistenza nonché di attività miranti a chiarire gli obiettivi e i risultati degli interventi presso il grande pubblico dei paesi coinvolti. 2.   Il finanziamento comunitario comprende inoltre le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. 3.   La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate dai documenti di strategia di cui all’, conformemente all’, paragrafi 3 e 4.
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