Art. 10
Ammissibilità
In vigore dal 20 dic 2006
Ammissibilità
1. Fatto salvo l’, gli organismi e gli attori elencati di seguito che operano su base indipendente e responsabile possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento finalizzati all’attuazione degli interventi di assistenza di cui agli :
a)
organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;
b)
enti, istituzioni e organizzazioni pubblici non a scopo di lucro, e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;
c)
organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi del presente strumento e a condizione che la misura proposta possa essere finanziata nel quadro di un pertinente strumento comunitario di assistenza esterna;
d)
organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;
e)
persone fisiche, ove necessario per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.
2. Solo se necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento, a titolo eccezionale ed in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non elencati al paragrafo 1.
Storico versioni
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