Art. 10

Ammissibilità

In vigore dal 20 dic 2006
Ammissibilità 1.   Fatto salvo l’, gli organismi e gli attori elencati di seguito che operano su base indipendente e responsabile possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento finalizzati all’attuazione degli interventi di assistenza di cui agli : a) organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale; b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici non a scopo di lucro, e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale; c) organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi del presente strumento e a condizione che la misura proposta possa essere finanziata nel quadro di un pertinente strumento comunitario di assistenza esterna; d) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali; e) persone fisiche, ove necessario per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. 2.   Solo se necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento, a titolo eccezionale ed in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non elencati al paragrafo 1.
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