Art. 11

Procedure di gestione

In vigore dal 20 dic 2006
Procedure di gestione 1.   Gli interventi di assistenza finanziati ai sensi del presente regolamento sono attuati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (16); le relative modifiche, siano esse gestite in modo centralizzato o congiunto con organizzazioni internazionali, sono attuate conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 2.   In caso di cofinanziamento e in altri casi debitamente giustificati, conformemente all’articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può affidare funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d’esecuzione del bilancio, agli organismi indicati all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento.
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Procedure di gestione (Art. 11 Regolamento (UE) 2006/1889) — Testo vigente | Portale Normativo