Art. 13
Tipi di finanziamenti
In vigore dal 20 dic 2006
Tipi di finanziamenti
1. I finanziamenti comunitari possono assumere le forme seguenti:
a)
progetti e programmi;
b)
sovvenzioni finalizzate al finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, di cui all’, paragrafo 1, lettera d);
c)
piccole sovvenzioni destinate a sostenere i difensori dei diritti umani di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii), onde finanziare le misure d'urgenza necessarie previste dall', paragrafo 1;
d)
sovvenzioni destinate a sostenere i costi operativi dell'Ufficio dell'Alto commissario ONU per i diritti dell'uomo;
e)
finanziamenti per sostenere i costi di gestione del Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione (EIUC), in particolare per il master europeo in diritti dell’uomo e democratizzazione, e del programma di borse di studio UE-ONU, pienamente accessibili ai cittadini dei paesi terzi, nonché a fronte di altre attività nel campo dell’istruzione, della formazione e della ricerca volte alla promozione dei diritti umani e della democratizzazione;
f)
società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, sindacati, federazioni sindacali nonché altri attori non statali.
g)
risorse umane e materiali per un’attuazione efficace delle missioni di osservazione elettorale dell’Unione europea;
h)
appalti pubblici quali definiti all’articolo 88 del regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002.
2. Le misure finanziate a titolo del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento che vede coinvolti:
a)
gli Stati membri e i relativi enti locali, più specificatamente gli enti pubblici e parapubblici;
b)
altri paesi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parapubblici;
c)
organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;
d)
società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali.
3. Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diverse sottoparti chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento risulti sempre identificata. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell’ambito del progetto o del programma.
4. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi in nome degli organismi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), per l’esecuzione delle azioni congiunte. Tali fondi saranno trattati come entrate gestite in conformità dell’ del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
5. In caso di cofinanziamento o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può affidare le funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
6. L'aiuto della Comunità non deve essere utilizzato per pagare imposte, dazi o oneri nei paesi beneficiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1889:oj#art-13