Art. 9

Misure ad hoc

In vigore dal 20 dic 2006
Misure ad hoc 1.   Fatto salvo l’, la Commissione può destinare piccole sovvenzioni ad hoc a difensori dei diritti umani che necessitino di protezione urgente. 2.   La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e gli Stati membri sulle misure ad hoc adottate.
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