Art. 9
Misure ad hoc
In vigore dal 20 dic 2006
Misure ad hoc
1. Fatto salvo l’, la Commissione può destinare piccole sovvenzioni ad hoc a difensori dei diritti umani che necessitino di protezione urgente.
2. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e gli Stati membri sulle misure ad hoc adottate.
Storico versioni
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