Art. 7
Provvedimenti speciali
In vigore dal 20 dic 2006
Provvedimenti speciali
1. In deroga all’, a fronte di necessità impreviste e debitamente giustificate o circostanze eccezionali, la Commissione può adottare provvedimenti speciali non contemplati dai documenti di strategia.
2. I provvedimenti speciali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione, nonché l’importo totale del finanziamento. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e il calendario orientativo per la loro attuazione. Essi comprendono una definizione del tipo di indicatori di rendimento che dovrà essere controllato in fase di attuazione dei provvedimenti speciali.
3. I provvedimenti speciali per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2.
4. Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 3 000 000 EUR, la Commissione informa il Parlamento europeo e gli Stati membri e entro dieci giorni dall’adozione della decisione.
Storico versioni
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