Art. 16
Valutazione
In vigore dal 20 dic 2006
Valutazione
1. La Commissione effettua controlli e revisioni regolari dei propri programmi e ne valuta sistematicamente l’efficacia, la coerenza e la compatibilità, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Sono tenute in considerazione le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio in materia di valutazioni esterne indipendenti.
2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell’, paragrafo 1, e al Parlamento europeo. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell’ambito del comitato di cui all’, paragrafo 1; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione.
3. La Commissione coinvolge tutti gli attori interessati nella fase di valutazione dell’assistenza comunitaria erogata ai sensi del presente regolamento. Sono inoltre incoraggiate valutazioni congiunte con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali o altri organismi.
Storico versioni
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