Art. 18
Relazione annuale
In vigore dal 20 dic 2006
Relazione annuale
1. La Commissione vaglia i progressi realizzati nell’attuazione degli interventi di aiuto contemplati dal presente regolamento e presenta, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione annuale sull’attuazione e sui risultati, nonché, ove possibile, sui principali effetti e conseguenze dell’assistenza. Detta relazione costituisce parte integrante della relazione annuale sull’attuazione della politica comunitaria in materia di sviluppo e assistenza esterna, nonché della relazione annuale dell’UE sui diritti umani.
2. La relazione annuale contiene dati sugli interventi finanziati nell’esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull’esecuzione degli impegni di bilancio e dei pagamenti, suddivisi in base alla portata mondiale, regionale e nazionale delle misure e ai settori di intervento. Essa valuta i risultati degli aiuti, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.
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