Art. 15
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 20 dic 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. Qualsiasi convenzione o accordo che risulti dall’attuazione del presente regolamento contiene disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (17), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (18) e del regolamento (CE, Euratom) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (19).
2. Le convenzioni e i contratti devono autorizzare espressamente la Commissione e la Corte dei conti ad effettuare revisioni contabili, sulla base di documenti e sul posto, relativamente a tutti i contraenti e subcontraenti che abbiano beneficiato di fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996.
Storico versioni
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