Art. 12 · Impegni di bilancio

Art. 12

Impegni di bilancio

In vigore dal 20 dic 2006
Impegni di bilancio 1.   Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente agli . 2.   I finanziamenti comunitari possono assumere una delle seguenti forme giuridiche: a) convenzioni di finanziamento, decisioni di sovvenzione e accordi di contributo; b) convenzioni conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, articolo 54; c) contratti di appalto; d) contratti di lavoro.
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