Art. 21
In vigore dal 12 dic 2006
1. Contemporaneamente all'adozione di un parere favorevole a norma dell' paragrafo 1, il comitato pediatrico adotta, d'ufficio o su richiesta del richiedente a norma dell' un parere favorevole al differimento dell'avvio o del completamento di alcune o di tutte le misure previste dal piano d'indagine pediatrica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'.
Un parere favorevole ad un differimento specifica i termini per l'avvio o il completamento delle misure interessate.
2. A decorrere dall'adozione di un parere favorevole al differimento di cui al paragrafo 1 da parte del comitato pediatrico, si applica la procedura di cui all'.
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