Art. 20

Riesame in casi eccezionali

In vigore dal 12 dic 2006
Riesame in casi eccezionali 1.   Scaduto il termine di cui all', paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) i) l'ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all', e ii) la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili, oppure b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili, purché in entrambi i casi agisca tempestivamente. 2.   Scaduto il termine di cui all', paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali. 3.   Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l'ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva. Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ingiunzione di pagamento europea è nulla.
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