Art. 19

Abolizione dell'exequatur

In vigore dal 12 dic 2006
Abolizione dell'exequatur L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
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Abolizione dell'exequatur (Art. 19 Regolamento (UE) 2006/1896) — Testo vigente | Portale Normativo