Art. 18

Forza esecutiva

In vigore dal 12 dic 2006
Forza esecutiva 1.   Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell', paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d'origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine. 3.   Il giudice trasmette al ricorrente l'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.
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Forza esecutiva (Art. 18 Regolamento (UE) 2006/1896) — Testo vigente | Portale Normativo