Art. 16
Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea
In vigore dal 12 dic 2006
Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea
1. Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea.
2. Il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.
3. Il convenuto indica nell'opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.
4. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.
5. L'opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 4, l'opposizione è firmata a norma dell', paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE. Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.
Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.
Storico versioni
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