Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 12 dic 2006
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»). 2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se i) sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito, o ii) riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene. 3.   Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.
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