Art. 3
Controversie transfrontaliere
In vigore dal 12 dic 2006
Controversie transfrontaliere
1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.
2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (6).
3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea in conformità del presente regolamento.
Storico versioni
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