Art. 5

Definizioni

In vigore dal 12 dic 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale è emessa un'ingiunzione di pagamento europea; 2. «Stato membro di esecuzione»: lo Stato membro nel quale è richiesta l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea; 3. «giudice»: qualsiasi autorità dello Stato membro competente per l'ingiunzione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa; 4. «giudice d'origine»: il giudice che emette l'ingiunzione di pagamento europea.
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