Art. 5
Definizioni
In vigore dal 12 dic 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1.
«Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale è emessa un'ingiunzione di pagamento europea;
2.
«Stato membro di esecuzione»: lo Stato membro nel quale è richiesta l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea;
3.
«giudice»: qualsiasi autorità dello Stato membro competente per l'ingiunzione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa;
4.
«giudice d'origine»: il giudice che emette l'ingiunzione di pagamento europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1896:oj#art-5