Art. 6

Competenza giurisdizionale

In vigore dal 12 dic 2006
Competenza giurisdizionale 1.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001. 2.   Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1896:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo