Art. 6
Competenza giurisdizionale
In vigore dal 12 dic 2006
Competenza giurisdizionale
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001.
2. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.
Storico versioni
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