Art. 8
Esame della domanda
In vigore dal 12 dic 2006
Esame della domanda
Il giudice a cui è presentata la domanda d'ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata.
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