Art. 9
Completamento e rettifica della domanda
In vigore dal 12 dic 2006
Completamento e rettifica della domanda
1. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all' e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il modulo standard B riprodotto nell'Allegato II.
2. Se chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda, il giudice stabilisce il termine che ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine.
Storico versioni
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