Art. 11
Rigetto della domanda
In vigore dal 12 dic 2006
Rigetto della domanda
1. Il giudice rigetta la domanda se:
a)
non sono soddisfatte le condizioni di cui agli ;
oppure
b)
il credito è manifestamente infondato;
oppure
c)
il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice, ai sensi dell', paragrafo 2;
oppure
d)
il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta del giudice a norma dell'.
Il ricorrente è informato sulle cause del rigetto mediante il modulo standard D riprodotto nell'Allegato IV.
2. Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione.
3. Il rigetto della domanda non impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.
Storico versioni
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