Art. 13

Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto

In vigore dal 12 dic 2006
Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme: a) notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto; b) notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notifica; c) notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto; d) notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.
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